ART. 12 a 16

Articolo 12 – Attribuzione dell’Assemblea
 
12.1 L’Assemblea in sede ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo e preventivo almeno una volta all’anno;
2. ogni tre anni procede all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sinda-ci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Co-dice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. decide su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti, ecc.).
12.2 L’Assemblea in sede straordinaria:
1. delibera le modifiche dell’Atto Costitutivo, dello Statuto; è validamente costituita alla presenza dei ¾ degli associati e delibera a maggioranza dei Soci presenti;
2. decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale re-siduo secondo quanto disposto dall’articolo 28.
 
Articolo 13 – Rappresentanza dei Soci in Assemblea
 
13.1 In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, al quale devono rilasciare delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di altri tre voti.
 
Articolo 14 – Svolgimento dell’Assemblea
 
14.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza dal Vicepresi-dente; nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea.
14.2 Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stenderne il verbale, accertare la regolarità della convocazione, il diritto d’intervenire e la validità delle deleghe.
 
Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo
 
15.1 L’Assemblea ordinaria ogni tre anni vota fra i propri aderenti fino a 11 (undici) componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, che è l’Organo di amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde diret-tamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Ha le seguenti mansio-ni:
a) procede alla nomina delle varie cariche sociali ossia: un Presidente, un Vicepresidente, un Segre-tario e un Tesoriere;
b) è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, per la programmazione e la realizzazione delle iniziative, per l’accettazione o meno dei Soci;
c) propone la quota associativa annuale;
d) per lo svolgimento dei propri compiti può farsi aiutare da consulenti da scegliere tra i Soci o an-che tra i non Soci;
e) predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
I membri del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni con-secutive, decadono automaticamente dal proprio incarico e sono sostituiti da coloro che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.
15.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito a maggioranza dei propri componenti e de-libera a maggioranza assoluta dei presenti.
15.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 
Articolo 16 – Durata e convocazione
 
16.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dall’Assemblea Straordinaria per gravi motivi.
16.2 Il Consiglio Direttivo è convocato solitamente con avviso scritto anche via email, conte-nente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente, almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione; oppure, in caso d’urgenza, la convocazione può avvenire anche con comunicazione telefonica.