ART. 17 a 30

Articolo 17 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere
 
17.1 Il Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rielet-to. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.
17.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Diret-tivo, fino alla nomina di un nuovo Presidente; cura l’osservanza delle deliberazioni prese, adotta i provvedimenti d’urgenza nel caso in cui si rendano necessari, stipula convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti (previa delibera dell’Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione).
17.3 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso d’impedimento.
17.4 Il Segretario è l’organo esecutivo dell’Associazione; redige i verbali delle riunioni delle As-semblee e del Consiglio Direttivo; custodisce i documenti; cura la convocazione degli Organi nonché l’aggiornamento del Libro dei Soci; provvede all’applicazione di quanto disposto dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
17.5 Il Tesoriere ha l’incarico di provvedere alla riscossione delle quote da versarsi dai Soci nonché di occuparsi di tutti gli aspetti amministrativi dell’Associazione.
 
Articolo 18 – Il Collegio dei Sindaci Revisori, l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri
 
18.1 I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori vengono eletti dall’Assemblea dei Soci nel numero di tre membri effettivi e due supplenti. Possono essere eletti anche membri non Soci. Il Col-legio diventa l’Organo di Controllo e diviene obbligatorio al ricorrere dei casi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore (C.T.S.); nel qual caso si applica l’art. 2399, e il comma 2, art. 2397, del Codice Civile. In tal caso nell’organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da al-meno uno dei componenti.
18.2 Tale organo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al com-ma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso tale Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del mo-nitoraggio svolto dai Sindaci.
18.3 I componenti di tale Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere al Consiglio Diret-tivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
18.4 Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce almeno quattro volte all’anno su invito del suo Presidente e ogni volta che il Presidente dell’Associazione lo ritenga indispensabile per motivi parti-colari.
18.5 L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri, che possono essere Soci o non Soci, compo-sto da tre membri effettivi e due supplenti, al cui interno avviene la nomina di un Presidente.
18.6 Il Collegio dei Probiviri si riunisce, su richiesta del Presidente dell’Associazione, tutte le volte che sia necessario deliberare in merito a provvedimenti disciplinari e all’espulsione di un Socio.
18.7 I membri dei Collegi dei Sindaci Revisori e dei Probiviri durano in carica tre anni.
 
TITOLO IV – Risorse economiche e bilancio
 
Articolo 19 – Le risorse economiche
 
19.1 Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
a) quote annuali e contributi da parte di Soci;
b) contributi di privati (lasciti, donazioni);
c) contributi di enti pubblici e privati;
d) proventi da convenzioni con enti pubblici e privati;
e) entrate dalle attività secondarie e strumentali.
19.2 Le quote dei Soci sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea.
 
Articolo 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti
 
20.1 L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni previa delibera di ac-cettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
20.2 L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’Atto Costitu-tivo o nello Statuto.
 
Articolo 21 – Beni immobili, mobili e altri beni
 
21.1 L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all’Associazione.
 
Articolo 22 – Responsabilità dell’Associazione
 
22.1 L’ Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
22.2 L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.
 
Articolo 23 – Esercizio sociale
 
23.1 L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 
Articolo 24 – Bilancio consuntivo
 
24.1 Il bilancio annuale va predisposto e sottoposto all’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, che contiene le entrate e le spese relative ad un anno, e l’Assemblea Ordinaria lo approva entro il mese di aprile di ogni anno; il bilancio consuntivo dev’esser depositato nella sede dell’Associazione quindici giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione. Una volta ap-provato va depositato presso il R.U.N.T.S.
 
Articolo 25 – Bilancio preventivo
 
25.1 Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, che contiene le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo. Il bilancio preventivo dev’essere approvato dall’Assemblea che approva il bilancio consuntivo e dev’essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.
 
Articolo 26 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
 
26.1 L’eventuale avanzo finanziario dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, e di quelle ad esse direttamente connesse nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 
TITOLO V – Disposizioni generali e finali
 
Articolo 27 – Modificazioni dello Statuto
 
27.1 Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti i Soci.
27.2 Tale Statuto può essere modificato solo da un’Assemblea Straordinaria dell’Associazione.
 
Articolo 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
 
28.1 Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per raggiungimento del fine o per insussi-stenza dei mezzi per il raggiungimento dello stesso. Nei casi di cui sopra, su proposta del Consiglio Direttivo, è convocata un’Assemblea Straordinaria dei Soci che delibera con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto le modalità di liquidazione dell’Associazione con l’obbligo di devolvere il patri-monio residuo a favore di omologhe associazioni pisane senza fini di lucro o per utilità sociali, quali ad esempio il restauro di opere artistiche e/o monumentali della città, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (come previ-sto dall’art 9 del C.T.S.).
 
Articolo 29 – Norma di rinvio
 
29.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e al D. Lgs. 117/2017.
 
TITOLO VI – Clausola compromissoria
 
Articolo 30- Clausola compromissoria
 
30.1 Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presen-te Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro compo-sitore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irri-tuale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo dove allora avrà sede legale l’Associazione.
Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 novembre 2022 (2023 s.p.), a Pisa.
Presidente Franco Ferraro
Segretario Federico Bonucci