REPUBBLICA ITALIANA
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) “ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI PISA”TITOLO I – Denominazione, sede, durata, scopo e attività
Articolo 1 – Denominazione e sede
1.1 In data 10 Gennaio 1959 è stata costituita in Pisa l’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “Associazione degli Amici di Pisa – APS”.
1.2 L ‘Associazione degli Amici di Pisa, di seguito denominata Associazione, è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), dalle norme del Codice Civile, per quanto compatibili, e dal presente Statuto.
1.3 L’Associazione ha sede in Pisa, in via Pietro Gori n.17.
1.4 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati.
1.5 L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.
Articolo 2 – Durata
2.1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 3 – Finalità e attività
3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come definite all’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1 lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (come da art. 5, comma 1 lettera i).
In particolare realizza interventi di:
a) studio e diffusione della storia di Pisa, valorizzazione delle antiche tradizioni cittadine, in modo particolare la ricorrenza del 6 Agosto, data memorabile della Repubblica Pisana;
b) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e paesaggistiche;
c) promozione di tutte le attività, strutture e infrastrutture che garantiscono l’impianto socio economico della città, del suo territorio e dell’area costiera della Regione Toscana (la Tirrena).
3.2 L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3.3 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, che saranno ottemperati da parte dell’Organo di amministrazione, di seguito denominato Consiglio Direttivo.
3.4 L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività d’interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
TITOLO II – I Soci
Articolo 4 – I Soci
4.1 Il numero di Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.
4.2 Possono essere Soci tutti coloro che amino la città di Pisa e il suo territorio ed abbiano interesse al loro sviluppo.
4.3 Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti attuativi e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
4.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e attività d’interesse generale svolte e deve comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato e annotarla nel Libro dei Soci o, entro 60 giorni, motivare il rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.
4.6 Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 6.
4.7 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.
4.8 Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
4.9 I Soci sono divisi in quattro categorie:
- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Soci Sostenitori, a seconda dell’entità della quota annuale versa-ta; le quote annuali vengono stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea dei Soci;
- Soci Onorari, qualifica che viene conferita dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a quelle persone che operano in modo eccezionale nei confronti della città di Pisa o dell’Associazione.
Articolo 5 – Diritti e obblighi dei Soci
5.1 I Soci hanno il diritto di: partecipare a pieno titolo alla vita dell’Associazione, se in regola coi doveri associativi, e possono:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali in sede, su richiesta scritta al Presidente, che, entro 30gg. li renderà dispo-nibili;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci; non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa o dalla legge.
5.2 I Soci hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti attuativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo leale, rispettoso e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo e le modalità previste entro il termine del 31 marzo o come eventualmente diversamente stabilito dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 6 – Perdita della qualifica di Socio
6.1 La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
6.2 Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi dello Statuto e degli eventuali Regola-menti attuativi o delle deliberazioni degli organi associativi, o che arreca danni materiali o morali o lesivi dell’immagine dell’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri, che avviene dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
6.3 Il Socio può sempre recedere dall’Associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà ratificarla nella prima adunanza seguente al ricevimento dell’atto.
6.4 Coloro i quali perdono la qualità di Socio, anche per recesso ed espulsione, non hanno alcun diritto al rimborso delle quote sociali versate, né sul patrimonio sociale.
6.5 S’intende automaticamente decaduto il Socio moroso nel pagamento di due quote annuali.
Articolo 7 – Espulsione di un Socio 7.1 I Soci possono essere espulsi dall’Associazione su proposta di qualsiasi Socio, secondo quanto previsto dall’art. 18.6, previo parere del Consiglio Direttivo, qualora: a) il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto e alle finalità dell’Associazione;b) vi sia un evidente e palese ostilità all’Associazione stessa o per slealtà ed indegnità. 7.2 I Soci che demeritino nei confronti dell’Associazione o di altri Soci possono avere la censura da parte del Presidente, su conforme parere del Consiglio Direttivo. Articolo 8 – Collaboratori 8.1 L’Associazione può utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti ed assicu-randoli. Articolo 9 – Dipendenti
9.1 Gli aderenti dell’Associazione prestano prevalentemente la loro opera gratuitamente in favore della stessa e occorrendo possono stipulare con essa un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 9.2 L’Associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. TITOLO III – Gli Organi sociali Articolo 10 – Organi sociali 10.1 Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Sindaci Revisori
d) il Collegio dei Probiviri 10.2 Tutte le cariche sono gratuite e solamente per necessità motivate si può ricorrere in via straordinaria a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, purché rimanga prevalente l’attività di vo-lontariato condotta dall’organo di appartenenza dei Soci che hanno instaurato rapporti patrimoniali con l’Associazione. Articolo 11 – L’Assemblea dei Soci 11.1 L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento dell’intera quota associativa annua ed è presieduta dal Presidente della stessa. Le Assemblee si distinguono in: Ordinarie, di cui fa parte l’Elettiva, e Straordinarie. 11.2 L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aderenti, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. 11.3 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per i casi indicati all’art 12.2 e all’art 28. 11.4 L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, oppure ogni volta che ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci, su convocazione del Presidente mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione quindici giorni prima e a mezzo di lettera ordinaria a tutti i Soci, oppure mediante pubblicazione di avviso sulla stampa quotidiana e locale. 11.5 L’Assemblea Straordinaria viene convocata in via d’urgenza dal Presidente con lettera indicando nella medesima l’ordine del giorno. 11.6 I Soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso gli esercenti la potestà genitoriale. Articolo 12 – Attribuzione dell’Assemblea 12.1 L’Assemblea in sede ordinaria: 1. approva il bilancio consuntivo e preventivo almeno una volta all’anno;
2. ogni tre anni procede all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. decide su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti, ecc.). 12.2 L’Assemblea in sede straordinaria: 1. delibera le modifiche dell’Atto Costitutivo, dello Statuto; è validamente costituita alla presenza dei ¾ degli associati e delibera a maggioranza dei Soci presenti; 2. decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale re-siduo secondo quanto disposto dall’articolo 28. Articolo 13 – Rappresentanza dei Soci in Assemblea 13.1 In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, al quale devono rilasciare delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di altri tre voti. Articolo 14 – Svolgimento dell’Assemblea 14.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza dal Vicepresidente; nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea. 14.2 Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stenderne il verbale, accertare la regolarità della convocazione, il diritto d’intervenire e la validità delle deleghe. Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo 15.1 L’Assemblea ordinaria ogni tre anni vota fra i propri aderenti fino a 11 (undici) componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, che è l’Organo di amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Ha le seguenti mansioni: a) procede alla nomina delle varie cariche sociali ossia: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere; b) è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, per la programmazione e la realizzazione delle iniziative, per l’accettazione o meno dei Soci;
c) propone la quota associativa annuale;
d) per lo svolgimento dei propri compiti può farsi aiutare da consulenti da scegliere tra i Soci o anche tra i non Soci;
e) predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
I membri del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dal proprio incarico e sono sostituiti da coloro che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti. 15.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito a maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 15.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Articolo 16 – Durata e convocazione 16.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato dall’Assemblea Straordinaria per gravi motivi.
16.2 Il Consiglio Direttivo è convocato solitamente con avviso scritto anche via email, conte-nente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente, almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione; oppure, in caso d’urgenza, la convocazione può avvenire anche con comunicazione telefonica. Articolo 17 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere 17.1 Il Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. 17.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, fino alla nomina di un nuovo Presidente; cura l’osservanza delle deliberazioni prese, adotta i provvedimenti d’urgenza nel caso in cui si rendano necessari, stipula convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti (previa delibera dell’Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione). 17.3 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso d’impedimento. 17.4 Il Segretario è l’organo esecutivo dell’Associazione; redige i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; custodisce i documenti; cura la convocazione degli Organi nonché l’aggiornamento del Libro dei Soci; provvede all’applicazione di quanto disposto dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. 17.5 Il Tesoriere ha l’incarico di provvedere alla riscossione delle quote da versarsi dai Soci nonché di occuparsi di tutti gli aspetti amministrativi dell’Associazione. Articolo 18 – Il Collegio dei Sindaci Revisori, l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri 18.1 I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori vengono eletti dall’Assemblea dei Soci nel numero di tre membri effettivi e due supplenti. Possono essere eletti anche membri non Soci. Il Collegio diventa l’Organo di Controllo e diviene obbligatorio al ricorrere dei casi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore (C.T.S.); nel qual caso si applica l’art. 2399, e il comma 2, art. 2397, del Codice Civile. In tal caso nell’organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 18.2 Tale organo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso tale Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. 18.3 I componenti di tale Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere al Consiglio Diret-tivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 18.4 Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce almeno quattro volte all’anno su invito del suo Presidente e ogni volta che il Presidente dell’Associazione lo ritenga indispensabile per motivi parti-colari. 18.5 L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri, che possono essere Soci o non Soci, compo-sto da tre membri effettivi e due supplenti, al cui interno avviene la nomina di un Presidente. 18.6 Il Collegio dei Probiviri si riunisce, su richiesta del Presidente dell’Associazione, tutte le volte che sia necessario deliberare in merito a provvedimenti disciplinari e all’espulsione di un Socio. 18.7 I membri dei Collegi dei Sindaci Revisori e dei Probiviri durano in carica tre anni. TITOLO IV – Risorse economiche e bilancio Articolo 19 – Le risorse economiche 19.1 Le risorse economiche dell’Associazione provengono da: a) quote annuali e contributi da parte di Soci;
b) contributi di privati (lasciti, donazioni);
c) contributi di enti pubblici e privati;
d) proventi da convenzioni con enti pubblici e privati;
e) entrate dalle attività secondarie e strumentali. 19.2 Le quote dei Soci sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea. Articolo 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti 20.1 L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali. 20.2 L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’Atto Costitutivo o nello Statuto. Articolo 21 – Beni immobili, mobili e altri beni 21.1 L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all’Associazione. Articolo 22 – Responsabilità dell’Associazione 22.1 L’ Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. 22.2 L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso. Articolo 23 – Esercizio sociale 23.1 L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Articolo 24 – Bilancio consuntivo 24.1 Il bilancio annuale va predisposto e sottoposto all’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, che contiene le entrate e le spese relative ad un anno, e l’Assemblea Ordinaria lo approva entro il mese di aprile di ogni anno; il bilancio consuntivo dev’esser depositato nella sede dell’Associazione quindici giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione. Una volta ap-provato va depositato presso il R.U.N.T.S. Articolo 25 – Bilancio preventivo 25.1 Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, che contiene le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo. Il bilancio preventivo dev’essere approvato dall’Assemblea che approva il bilancio consuntivo e dev’essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione. Articolo 26 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale 26.1 L’eventuale avanzo finanziario dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, e di quelle ad esse direttamente connesse nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. TITOLO V – Disposizioni generali e finali Articolo 27 – Modificazioni dello Statuto 27.1 Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti i Soci. 27.2 Tale Statuto può essere modificato solo da un’Assemblea Straordinaria dell’Associazione. Articolo 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo 28.1 Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per raggiungimento del fine o per insussistenza dei mezzi per il raggiungimento dello stesso. Nei casi di cui sopra, su proposta del Consiglio Direttivo, è convocata un’Assemblea Straordinaria dei Soci che delibera con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto le modalità di liquidazione dell’Associazione con l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a favore di omologhe associazioni pisane senza fini di lucro o per utilità sociali, quali ad esempio il restauro di opere artistiche e/o monumentali della città, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (come previ-sto dall’art 9 del C.T.S.). Articolo 29 – Norma di rinvio 29.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e al D. Lgs. 117/2017. TITOLO VI – Clausola compromissoria Articolo 30- Clausola compromissoria 30.1 Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo dove allora avrà sede legale l’Associazione. Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 novembre 2022 (2023 s.p.), a Pisa. Presidente Franco Ferraro
Segretario Federico Bonucci
